1. Durante il periodo determinato all'articolo 14, il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale e' calcolato nei nuovi Stati membri tenendo conto dell'incidenza dei dazi doganali che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 2. Durante lo stesso periodo, i prelievi, gli elementi mobili e gli elementi fissi di cui all'allegato n. 6 del protocollo addizionale vengono calcolati nei nuovi Stati membri tenendo conto delle aliquote che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491~art15 · fonte su Normattiva