Agli investimenti dei cittadini e delle Societa' di una Parte Contraente saranno assicurate nel territorio della altra Parte condizioni non meno favorevoli di quelle applicate a cittadini e Societa' di qualsiasi altro paese terzo, fatta eccezione dei benefici derivanti dagli accordi che stabiliscano unioni doganali, dalla partecipazione ad aree valutarie o ad accordi contro le doppie imposizioni.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
