Agli investimenti dei cittadini e delle Societa' di una Parte Contraente saranno assicurate nel territorio della altra Parte condizioni non meno favorevoli di quelle applicate a cittadini e Societa' di qualsiasi altro paese terzo, fatta eccezione dei benefici derivanti dagli accordi che stabiliscano unioni doganali, dalla partecipazione ad aree valutarie o ad accordi contro le doppie imposizioni.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;492~art5 · fonte su Normattiva