Gli investimenti dei cittadini e delle Societa' di ciascuna delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure i relativi utili, non potranno essere espropriati se non nel caso di pubblica utilita' e solo contro il versamento di un'indennita' pari al valore delle proprieta' espropriate. Tale indennita' dovra' essere versata senza ritardo e sara' immediatamente trasferibile in valuta convertibile senza alcuna limitazione.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
