[1]Il testo modificato dell'articolo 28 della Convenzione diventa il paragrafo 1 dello stesso articolo ed il testo modificato dell'art. 30 diventa il paragrafo 2. Il nuovo testo dell'articolo 28 e' il seguente: Articolo 28

[2]1. Nel caso in cui la Commisione accolga la domanda (ricorso): a. al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame in contradittorio della domanda (ricorso) con i rappresentanti delle parti e, se del caso, ad una inchiesta per la quale gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione b. nel contempo essa si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad una composizione amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti dell'Uomo quali li riconosce la presente Convenzione. 2. Se si perviene ad una composizione amichevole, la Commissione redige un rapporto che viene trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, per la pubblicazione. Tale rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;496~protocollo-n-8-art4 · fonte su Normattiva