Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
Art. 8 (Protocollo n. 8)
L'articolo 34 della Convenzione viene modificato come segue: 'Fatte salve le disposizioni degli art. 20 (par. 3) e 29, le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti'.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
