[1]Norme e principi di interpretazione
[2]1. I collegi interpretano le disposizioni di cui all'articolo 309 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, tenendo debitamente conto del fatto che le parti devono adempiere al presente accordo in buona fede ed evitare di eludere i loro obblighi. 2. Se una disposizione della parte IV del presente accordo e' identica a una disposizione dell'accordo OMC, il collegio adotta un'interpretazione compatibile con l'interpretazione pertinente stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. 3. Le decisioni del collegio non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 309.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
