[1]Richieste di assistenza ed esecuzione
[2]1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le informazioni possono - senza richiesta - essere trasferite all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d'interesse per detta Parte. 3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 4. Le richieste di assistenza contengono: il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza; informazioni dettagliate sul caso; lo scopo e i motivi della richiesta; una descrizione dell'assistenza richiesta; qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta. 5. Se l'esecuzione di una richiesta di assistenza o un'attivita' di cooperazione pregiudica la sicurezza o sovranita' o e' contraria al diritto nazionale, obblighi internazionali o altri interessi essenziali di una delle Parti, essa puo' rifiutarsi di dar seguito alla richiesta in tutto o in parte e puo' eseguirla subordinatamente a certe condizioni. 6. La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all'esecuzione della richiesta nel modo piu' rapido e completo possibile. 7. Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta. 8. La Parte richiesta e' autorizzata a richiedere alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata esecuzione della richiesta. 9. Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio paese, la Parte puo' prolungare l'esecuzione della richiesta o renderla subordinata al rispetto delle condizioni definite necessarie a seguito delle consultazioni con la Parte richiedente. Se la Parte richiedente concorda nel fornire assistenza alle condizioni proposte, essa le deve osservare. 10. Salvo che la legislazione nazionale della Parte richiesta non stabilisca altri termini, l'autorita' competente della suddetta Parte deve notificare alla Parte richiedente i risultati relativi all'esecuzione della richiesta nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione. 11. La Parte richiesta, in caso di totale o parziale rifiuto di dar seguito ad una richiesta di assistenza, comunica i motivi di tale rifiuto alla Parte richiedente.
Testo vigente dal 29 gennaio 2015
