1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', una volta consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a sottoscriverla conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, non l'abbia ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro. 2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art20 · fonte su Normattiva