1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il o i territori cui la presente Convenzione si applichera'. 2. Qualsiasi Parte contraente puo', nel momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio specificato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitata a stipulare atti. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirata in merito ai territori in essa specificati, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro diventera' effettivo il primo del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art21 · fonte su Normattiva