1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, in seno al quale esista un comitato nazionale della camera di commercio internazionale, ad aderire al presente accordo. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto, salve restando le disposizioni dell'articolo 4, trenta giorni dopo la data del deposito stesso.

Testo vigente dal 16 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;851~art3 · fonte su Normattiva