1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, formulare una o piu' riserve nei confronti di talune specie elencate negli allegati I-III e/o per talune delle specie indicate nella o nelle riserve, formulare riserve nei confronti di taluni mezzi o metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento contemplate all'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale. 2. Qualsiasi Parte contraente che estenda l'applicazione della presente Convenzione ad un territorio specificato nella dichiarazione prevista all'articolo 21, paragrafo 2, puo', per il territorio in oggetto, formulare una o piu' riserve conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo. 3. Non e' ammessa nessun'altra riserva. 4. Qualsiasi parte contraente che abbia formulato una riserva in virtu' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo puo' ritirarla in blocco o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diventera' effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art22 · fonte su Normattiva