Art. 9
1. Le riserve formulate da uno Stato concernenti una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che tale Stato non esprima l'intenzione contraria all'atto della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 2. Ogni Stato puo', all'atto della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che si riserva il diritto:
- a)di non accettare il Titolo I;
- b)di non accettare il Titolo II, ovvero di accettarlo soltanto per quanto concerne taluni reati o categorie di reati contemplati all'articolo 2;
- c)di non accettare il Titolo III o di accettare soltanto il paragrafo 1 dell'articolo 3;
- d)di non accettare il Titolo IV;
- e)di non accettare il Titolo V. 3. Ogni Parte Contraente che ha formulato una riserva in virtu' del paragrafo che precede puo' ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che avra' effetto alla data di ricevimento. 4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata in merito ad una disposizione della Convenzione o che ha formulato una riserva in merito ad una disposizione del presente Protocollo non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra Parte Contraente; tuttavia, se la riserva e' parziale o condizionata, essa puo' pretendere l'applicazione della disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata. 5. Nessun'altra riserva e' ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
