1. Qualsiasi Parte contraente puo', in qualunque momento, denunziare la presente Convenzione con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denunzia diverra' effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art23 · fonte su Normattiva