1. Qualsiasi Parte contraente puo', in qualunque momento, denunziare la presente Convenzione con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denunzia diverra' effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
