[1]e pubblicazione dei conti
[2]Il Consiglio pubblica, al piu' preso possibile dopo la chiusura di ciascuno esercizio finanziario, il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice verificati da verificatori indipendenti, restando inteso che i conti della scorta regolatrice saranno pubblicati soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
