operazioni della scorta regolatrice

  • a)In circostanze particolari, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a tale scorta o per conto della stessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 40. Le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo 25 non sono applicabili allo stagno metallo per il quale tale autorizzazione e' stata data.
  • b)Nonostante le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per permettere di far fronte alle spese di esecuzione risultanti da tali operazioni.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art28 · fonte su Normattiva