operazioni della scorta regolatrice
- a)In circostanze particolari, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a tale scorta o per conto della stessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 40. Le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo 25 non sono applicabili allo stagno metallo per il quale tale autorizzazione e' stata data.
- b)Nonostante le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per permettere di far fronte alle spese di esecuzione risultanti da tali operazioni.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
