della scorta regolatrice alla fine dell'Accordo

  • a)Quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, fissera' il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi, il Consiglio decidera', tenendo conto dell'esame effettuato per l'eventuale rinnovo dell'Accordo conformemente al paragrafo c) dell'articolo 53, se e' necessario ridurre il tonnellaggio di stagno metallo detenuto a tale data nella scorta regolatrice. In tal caso il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate potra' essere fissato, se il Consiglio decide in tal senso, ad un livello inferiore alla cifra alla quale il Consiglio, in altre circostanze, avrebbe fissato il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per il predetto periodo.
  • b)Nel quadro delle istruzioni del Consiglio, il Direttore potra' prelevare dalla scorta regolatrice, per venderli ad un prezzo pari al prezzo corrente di mercato, ma non inferiore al prezzo minimo, quantitativi di stagno metallo pari ai quantitativi di cui il Consiglio avra' ridotto, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, i tonnellaggi totali delle esportazioni autorizzate.
  • c)Tutte le operazioni della scorta regolatrice previste agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, oppure al paragrafo b) del presente articolo cesseranno a decorrere dalla data alla quale il presente Accordo prendera' fine. Il Direttore non procedera' piu' in seguito a nuovi acquisti di stagno-metallo e potra' vendere stagno-metallo solo se le disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 31 e del paragrafo c) dell'articolo 32 lo autorizzano o se il Consiglio lo autorizza ai sensi del paragrafo d) del presente articolo.
  • d)A meno che il Consiglio non sostituisca di tanto in tanto altre disposizioni a quelle degli articoli 31 e 32, il Direttore, per la liquidazione della scorta regolatrice, prendera' le misure previste agli articoli 31 e 32 e all'Allegato H.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art30 · fonte su Normattiva