[1]operazioni della scorta stabilizzatrice

[2]1. Il Consiglio puo' autorizzare il direttore a comprare stagno da una scorta governativa di carattere non commerciale oppure a venderlo a tale scorta o per conto di quest'ultima. Il Consiglio puo' altresi' autorizzare il direttore a comprare stagno dai paesi contribuenti alla scorta stabilizzatrice del quinto accordo, prelevando tale stagno dalla loro quota di liquidazione della scorta stabilizzatrice dell'accordo suddetto. Le disposizioni dell'articolo 28, par. 3, non si applicano alle operazioni di acquisto e di vendita di stagno per le quali e' stata data un'autorizzazione conforme alle disposizioni del presente paragrafo. 2. In deroga alle disposizioni degli articoli 28 e 29, il Consiglio puo' autorizzare il direttore, quando egli non dispone di fondi sufficienti per far fronte alle spese derivanti dalle sue operazioni, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per coprire tali spese.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art30 · fonte su Normattiva