nei paesi produttori
- a)i) Le scorte di stagno di un paese produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'Allegato C da' per tali paesi non possono superare in nessun momento, durante un periodo di controllo, il tonnellaggio indicato per tale paese nell'Allegato E;
- ii)Tali scorte non comprendono lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il luogo di esportazione come definito all'Allegato C;
- iii)Il Consiglio puo' modificare l'Allegato E; qualora tuttavia esso aumenti in tal modo il tonnellaggio indicato nell'Allegato E per un determinato paese, puo' imporre condizioni relative al periodo ed alla esportazione ulteriore di tali quantita' addizionali.
- b)Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata a norma del paragrafo 2 dell'articolo XIV del terzo Accordo vigente al momento della scadenza dell'Accordo medesimo, nonche' tutte le condizioni imposte in merito, si considerano autorizzate o imposte dal presente Accordo, salvo decisione contraria presa dal Consiglio entro dieci mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- c)Qualsiasi deposito speciale effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, viene dedotto dall'importo delle scorte che, in virtu' del presente articolo, possono sussistere nel paese produttore interessato durante un periodo di controllo.
- d)i) Se in uno qualsiasi dei paesi produttori di cui all'Allegato F l'estrazione di minerale di stagno dal giacimento naturale e' connessa necessariamente all'estrazione di altri minerali elencati in tale Allegato e se pertanto, la limitazione delle scorte prescritta al paragrafo a) del presente articolo pone senza alcun motivo valido dei limiti all'estrazione di questi altri minerali, detto paese puo' tenere altre scorte supplementari di concentrati di stagno, purche' il suo governo certifichi che tale stagno e' stato estratto esclusivamente in associazione con gli altri minerali e che esso resta effettivamente in tale paese; resta inteso che in nessun momento la relazione tra la scorta supplementare ed il tonnellaggio totale degli altri minerali estratti superera' la proporzione di cui all'Allegato F;
- ii)Salvo consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte supplementari puo' iniziare solo allorche' sara' stato liquidato tutto lo stagno-metallo della scorta regolatrice; in seguito tali scorte potranno essere esportate solo in ragione di un quarantesimo del totale ovvero di duecentocinquanta tonnellate per trimestre, secondo la piu' elevata di tali due cifre.
- e)I paesi di cui all'Allegato E o all'Allegato F possono fissare, consultandosi con il Consiglio, le norme applicabili al mantenimento, alla protezione ed al controllo delle suddette scorte supplementari.
- f)Con l'accordo del paese produttore interessato il Consiglio puo' modificare gli Allegati E e F.
- g)Ogni paese produttore indirizza al Consiglio, ad intervalli stabiliti da quest'ultimo, relazioni concernenti le scorte di stagno presenti sul suo territorio che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'Allegato C da' per tale paese. In tali relazioni non e' incluso lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il luogo di esportazione come definito all'Allegato C; le scorte possedute in virtu' delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo vengono indicate separatamente.
- h)Ogni paese che possieda depositi speciali in virtu' dell'articolo 35 o che sia autorizzato ad aumentare i propri tonnellaggi in applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo comunichera' al Consiglio non oltre dodici mesi prima della scadenza del presente Accordo, le disposizioni che esso prevede di adottare per l'esportazione di tali depositi speciali e di tutto o parte di tale tonnellaggio aumentato (senza includere pero' le scorte supplementari la cui esportazione e' regolata dalle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo); esso consultera' il Consiglio onde trovare il mezzo migliore per effettuare le esportazioni senza disorganizzare, nei limiti del possibile, il mercato dello stagno e conformemente alle disposizioni concernenti la liquidazione della scorta regolatrice in virtu' dell'articolo 30. Il paese produttore in causa terra' debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
