speciali

  • a)Un paese produttore puo' effettuare in qualsiasi momento, previo accordo del Consiglio, depositi speciali di stagno-metallo presso il Direttore. Un deposito speciale non si considera parte della scorta regolatrice; esso non e' a disposizione del Direttore.
  • b)Se un paese produttore ha informato il Consiglio della propria intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno-metallo proveniente dal suo territorio, esso viene autorizzato, purche' fornisca le prove che il Consiglio puo' ritenere necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati insieme allo stagno-metallo che forma oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati oltre al tonnellaggio delle esportazioni autorizzate concessogli in virtu' delle disposizioni dell'articolo 33; le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33 non sono applicabili a dette esportazioni, purche' il paese produttore si sia attenuto alle disposizioni dell'articolo 36.
  • c)Il Direttore accetta i depositi speciali soltanto in determinati luoghi che ritiene Opportuni.
  • d)Il Presidente esecutivo avvisa i paesi partecipanti della notifica di tali depositi speciali, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di notifica.
  • e)Un paese produttore che abbia effettuato un deposito speciale di stagno-metallo puo' ritirare totalmente o parzialmente tale deposito per realizzare in tutto o in parte il proprio tonnellaggio di esportazioni autorizzate per un qualsiasi periodo di controllo. In tal caso, il tonnellaggio ritirato dal deposito speciale si considera esportato ai fini dell'articolo 33 durante il periodo di controllo il cui ritiro e' stato effettuato.
  • f)Durante ogni trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, un deposito speciale resta a disposizione del paese che lo ha effettuato, con riserva unicamente delle disposizioni del paragrafo h) dell'articolo 36.
  • g)Ogni spesa relativa ad un deposito speciale spetta al paese che lo ha effettuato e non e' a carico del Consiglio.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art35 · fonte su Normattiva