Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 38 — Depositi speciali
- a)Un paese produttore puo' effettuare in qualsiasi momento, previo accordo del Consiglio, depositi speciali di stagno-metallo presso il Direttore. Un deposito speciale non si considera parte della scorta regolatrice; esso non e' a disposizione del Direttore.
- b)Se un paese produttore ha informato il Consiglio della propria intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno-metallo proveniente dal suo territorio, esso e' autorizzato, purche' fornisca le prove che il Consiglio puo' ritenere necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati da convertire in stagno-metallo che forma oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati in supplemento al quantitativo delle esportazioni autorizzate concessogli ai sensi dell'articolo 34; le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36 non sono applicabili a dette esportazioni purche' il suddetto paese produttore si sia attenuto alle disposizioni dell'articolo 39.
- c)Il Direttore accetta i depositi speciali soltanto in determinati luoghi che ritiene opportuni.
- d)Il Presidente esecutivo avvisa i paesi partecipanti di aver ricevuto tali depositi speciali, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data dell'avvenuto deposito.
- e)Un paese produttore che abbia effettuato un deposito speciale di stagno-metallo puo' procedere al ritiro totale o parziale di tale deposito per raggiungere in tutto o in parte il proprio quantitativo di esportazioni autorizzate per un periodo qualsiasi di controllo. In questo caso, il quantitativo ritirato dal deposito speciale si considera esportato ai fini dell'articolo 33 durante il periodo di controllo durante il quale il ritiro e' stato effettuato.
- f)Durante ogni trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, un deposito speciale resta a disposizione del paese che lo ha effettuato, fatte salve unicamente le disposizioni del paragrafo h) dell'articolo 39.
- g)Tutte le spese derivanti da un deposito speciale spettano al paese che lo ha effettuato e non sono a carico del Consiglio.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
