da adottare in caso di penuria di stagno
- a)Qualora, in un qualsiasi momento, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, esso procede a tutte le indagini utili per valutare le necessita' e le disponibilita' totali di stagno per periodi da esso determinati.
- b)Qualora le indagini e gli studi ed altri elementi pertinenti confermino il rischio di penuria il Consiglio:
- i)Raccomandera' ai paesi partecipanti di adottare qualsiasi misura atta ad assicurare l'aumento piu' rapido possibile dei tonnellaggi di stagno che essi possono mettere a disposizione:
- ii)Potra' invitare i paesi partecipanti a concludere con il Consiglio stesso degli accordi tali da assicurare ai paesi consumatori un'equa suddivisione delle quantita' di stagno disponibili;
- iii)Studiera' in qualsiasi momento l'andamento del mercato al fine di prevenire ogni penuria di stagno.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
