da adottare in caso di penuria di stagno

  • a)Qualora, in un qualsiasi momento, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, esso procede a tutte le indagini utili per valutare le necessita' e le disponibilita' totali di stagno per periodi da esso determinati.
  • b)Qualora le indagini e gli studi ed altri elementi pertinenti confermino il rischio di penuria il Consiglio:
  • i)Raccomandera' ai paesi partecipanti di adottare qualsiasi misura atta ad assicurare l'aumento piu' rapido possibile dei tonnellaggi di stagno che essi possono mettere a disposizione:
  • ii)Potra' invitare i paesi partecipanti a concludere con il Consiglio stesso degli accordi tali da assicurare ai paesi consumatori un'equa suddivisione delle quantita' di stagno disponibili;
  • iii)Studiera' in qualsiasi momento l'andamento del mercato al fine di prevenire ogni penuria di stagno.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art37 · fonte su Normattiva