generali

  • a)Per tutta la durata di applicazione del presente Accordo, i paesi partecipanti faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e collaboreranno a tal fine.
  • b)I paesi partecipanti si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni adottate dal Consiglio in applicazione dell'Accordo.
  • c)Senza diminuire la portata generale del paragrafo a) del presente articolo, i paesi partecipanti osserveranno in particolare le seguenti condizioni:
  • i)Fino a quando saranno disponibili quantita' sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessita', essi non dovranno ne' vietare ne' limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali determinate, tranne in circostanze in cui tali divieti o restrizioni non saranno incompatibili con altri accordi internazionali sul commercio;
  • ii)Essi creeranno condizioni favorevoli al passaggio della produzione di stagno dalle imprese a reddito minimo alle imprese a reddito maggiore;
  • iii)Essi favoriranno inoltre il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art39 · fonte su Normattiva