Ogni paese partecipante che si ritira dall'Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice nel quadro delle disposizioni dell'articolo 31 o dell'articolo 32, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza del presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 a meno che il ritiro abbia luogo:
- i)Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 41 o del paragrafo f) dell'articolo 51 oppure
- ii)Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Governo depositario dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
