Ogni paese partecipante che si ritira dall'Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice nel quadro delle disposizioni dell'articolo 31 o dell'articolo 32, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza del presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 a meno che il ritiro abbia luogo:

  • i)Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 41 o del paragrafo f) dell'articolo 51 oppure
  • ii)Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Governo depositario dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art52 · fonte su Normattiva