definitiva in vigore

  • a)Per i governi che abbiano depositati gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo a decorrere dal momento in cui, dopo il 30 giugno 1971, detti strumenti saranno stati depositati a nome dei governi rappresentanti sei dei paesi produttori di cui all'Allegato A, che detengano insieme almeno 950 dei voti enumerati nel suddetto Allegato, ed almeno nove dei paesi consumatori di cui all'Allegato B che detengano insieme almeno 300 dei voti enumerati in tale Allegato.
  • b)Per ogni Governo firmatario che depositi uno strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione dopo l'entrata in vigore a titolo definitivo dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore a titolo definitivo alla data in cui tale strumento sara' depositato.
  • c)Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 47, esso entrera' in vigore a titolo definitivo per i governi dei paesi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo appena gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno stati depositati a loro nome.
  • d)Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo definitivo conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo c) del presente articolo, e se un governo che abbia dichiarato la propria intenzione di ratificarlo, approvarlo o accettarlo non deposita lo strumento di ratifica, approvazione o accettazione entro novanta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore definitiva, detto governo cessera' di far parte dell'Accordo, restando inteso che il Consiglio potra' prorogare, su richiesta del governo interessato, il termine di cui sopra e che inoltre detto governo potra' cessare di far parte dello Accordo prima della scadenza del termine di cui sopra o del suo periodo di proroga, mediante un preavviso di almeno trenta giorni dato al Governo depositario.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art46 · fonte su Normattiva