[1]da parte del Governo depositario

[2]Il Governo depositario notifichera' a tutti i governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970, a tutti i governi partecipanti al terzo Accordo internazionale sullo stagno, a tutti i governi che hanno aderito al presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, al Segretario del Consiglio e al Segretario generale delle Nazioni Unite:

  • i)Ogni firma, ratifica, approvazione, accettazione o dichiarazione d'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, comunicata conformemente agli articoli 44, 45 o 47;
  • ii)L'entrata in vigore dell'Accordo sia a titolo definitivo che provvisorio conformemente all'articolo 46 o all'articolo 47
  • iii)Qualsiasi adesione e notifica di partecipazione separata conformemente rispettivamente all'articolo 48 o all'articolo 49;
  • iv)Ogni notifica di ratifica, di approvazione o di accettazione di emendamenti comunicata conformemente all'articolo 51 e la loro data di entrata in vigore conformemente allo stesso articolo;
  • v)Ogni notifica di ritiro e di cessazione di partecipazione; e vi) Ogni notifica di scadenza o di rescissione dell'Accordo conformemente all'articolo 53.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art54 · fonte su Normattiva