• a)Ogni governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975, o ogni partecipante al quarto Accordo avra' il diritto di aderire al presente Accordo alle condizioni che fissera' il Consiglio. Negli strumenti di adesione che essi depositeranno, tali governi dichiareranno di accettare tutte queste condizioni.
  • b)Per quanto concerne i diritti di voto e gli obblighi finanziari, le condizioni fissate dal Consiglio dovranno essere le stesse tanto nei confronti dei governi desiderosi di aderire all'Accordo che nei confronti degli altri governi gia' partecipanti all'Accordo.
  • c)In occasione dell'adesione al presente Accordo di un paese produttore, il Consiglio:
  • i)Fissa, col consenso del paese, i quantitativi e le percentuali da iscrivere per questo paese negli allegati D e E, secondo i casi; e
  • ii)Fissera' anche, allo scopo di controllare le esportazioni, le condizioni da indicare a fronte sul suo nome nell'allegato C. I quantitativi, le percentuali e le condizioni cosi' fissate saranno valide come se fossero tutte iscritte in detti allegati.
  • d)Ogni governo di cui al paragrafo a) del presente articolo che abbia l'intenzione di aderire al presente Accordo puo' notificare la sua intenzione di aderire all'Accordo.
  • e)Il Consiglio istituito in virtu' del quarto Accordo puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, fissare le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo, restando inteso che il Consiglio istituito in virtu' del presente Accordo e il governo o i governi interessati confermeranno dette condizioni.
  • f)L'adesione avra' luogo tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art52 · fonte su Normattiva