[1]separata
[2]Un Governo contraente, allorche' deposita lo strumento di ratifica, d'approvazione, d'accettazione o di adesione o allorche' dichiara di aver intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o in ogni momento successivo, puo' proporre la partecipazione separata in qualita' di paese produttore o in qualita' di paese consumatore, a seconda dei casi, di ogni territorio o di territori interessati alla produzione o al consumo di stagno per i quali il Governo contraente assume le relazioni internazionali e al quale l'Accordo e' o sara' applicabile quando entrera' in vigore. Tale partecipazione separata sara' sottoposta ad approvazione del Consiglio e alle condizioni che avra' la facolta' di fissare.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
