Un'organizzazione intergovernativa che abbia delle responsabilita' per quanto riguarda negoziati relativi a accordi internazionali puo' partecipare all'Accordo internazionale sullo stagno. Tale organizzazione non avra' diritto di voto. Per quanto concerne i problemi di sua competenza, i diritti di voto degli Stati membri che ne fanno parte possono essere esercitati collettivamente.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art50 · fonte su Normattiva