Un'organizzazione intergovernativa che abbia delle responsabilita' per quanto riguarda negoziati relativi a accordi internazionali puo' partecipare all'Accordo internazionale sullo stagno. Tale organizzazione non avra' diritto di voto. Per quanto concerne i problemi di sua competenza, i diritti di voto degli Stati membri che ne fanno parte possono essere esercitati collettivamente.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
