Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 54 — Organizzazioni intergovernative

  • a)Ogni menzione della parola governo negli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 e' considerata riferita a un'organizzazione intergovernativa che abbia responsabilita' per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi su prodotti di base.
  • b)Un'organizzazione di questo tipo non ha di per se' diritto di voto, ma in caso di votazione su problemi di sua competenza, e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri ed a esprimerli collettivamente. In questo caso, gli Stati membri dell'organizzazione in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente i loro diritti di voto.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art54 · fonte su Normattiva