Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 54 — Organizzazioni intergovernative
- a)Ogni menzione della parola governo negli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 e' considerata riferita a un'organizzazione intergovernativa che abbia responsabilita' per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi su prodotti di base.
- b)Un'organizzazione di questo tipo non ha di per se' diritto di voto, ma in caso di votazione su problemi di sua competenza, e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri ed a esprimerli collettivamente. In questo caso, gli Stati membri dell'organizzazione in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente i loro diritti di voto.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
