- a)Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi consumatori, puo' raccomandare ai governi contraenti di apportare degli emendamenti all'Accordo. Nella sua raccomandazione il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei governi contraenti dovra' notificare al Governo depositario se ratifica, approva o accetta oppure se rifiuta l'emendamento raccomandato.
- b)Il Consiglio puo' prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo a) del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione.
- c)Se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti, esso entrera' in vigore dopo che l'ultima ratifica, approvazione o accettazione sara' stata depositata presso il Governo depositario.
- d)Un emendamento non entrera' in vigore se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, non sara' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dai paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori.
- e)Se allo scadere del termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti in nome dei paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dei paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori:
- i)L'emendamento entrera' in vigore per i paesi partecipanti ad opera dei quali e' stata notificata la ratifica, l'approvazione o l'accettazione allo scadere dei tre mesi successivi al ricevimento da parte del Governo depositario dell'ultima ratifica, approvazione o accettazione necessaria per ottenere la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori;
- ii)Ogni Governo contraente che non abbia ratificato, approvato o accettato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cessera' a tale data di partecipare all'Accordo a meno che detto Governo contraente non dimostri al Consiglio, nella prima riunione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, approvare o accettare l'emendamento a causa di difficolta' di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prolungare per detto Governo contraente il termine di ratifica, di approvazione e di accettazione finche' queste difficolta' siano state superate.
- f)Se un paese consumatore ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso puo', anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, notificare al Governo depositario che si ritira dall'Accordo. Tale ritiro sara' effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio puo', in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalita' che riterra' eque, autorizzare detto paese ad annullare la sua notifica di ritiro.
- g)Qualsiasi emendamento al presente articolo entrera' in vigore solo se e' stato ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti.
- h)Le disposizioni del presente articolo non modificano i poteri conferiti dall'Accordo circa la modifica di qualsiasi Allegato dell'Accordo.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
