i motivi connessi alla propria sicurezza o ad altri interessi pubblici di notevole rilievo, ciascuno Stato contraente potra' dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni del presente Accordo. L'altro Stato contraente dovra' esserne immediatamente informato per iscritto attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art11 · fonte su Normattiva