i motivi connessi alla propria sicurezza o ad altri interessi pubblici di notevole rilievo, ciascuno Stato contraente potra' dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni del presente Accordo. L'altro Stato contraente dovra' esserne immediatamente informato per iscritto attraverso i canali diplomatici.
Testo vigente dal 21 novembre 1988
