Si considera collocato l'emigrante giunto nella localita' di destinazione e abbia iniziato la sua attivita' professionale, o ultimato l'eventuale periodo di prova. Paragrafo 1. - L'emigrante che, pur non avendo trovato le condizioni di ambiente e di lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attivita' professionale potra' chiedere il suo ricollocamento alle autorita' brasiliane competenti. Paragrafo 2. - Altre eventuali richieste di ricollocamento e di aiuto all'emigrante ed alla sua famiglia Potranno essere prese in considerazione dalle predette autorita' entro il termine di un anno.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
