Si considera collocato l'emigrante giunto nella localita' di destinazione e abbia iniziato la sua attivita' professionale, o ultimato l'eventuale periodo di prova. Paragrafo 1. - L'emigrante che, pur non avendo trovato le condizioni di ambiente e di lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attivita' professionale potra' chiedere il suo ricollocamento alle autorita' brasiliane competenti. Paragrafo 2. - Altre eventuali richieste di ricollocamento e di aiuto all'emigrante ed alla sua famiglia Potranno essere prese in considerazione dalle predette autorita' entro il termine di un anno.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art19 · fonte su Normattiva