Ove l'emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento, non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti. In caso di morte dell'emigrato, tali prestazioni saranno ugualmente corrisposte agli aventi diritto ovunque essi risiedano.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art42 · fonte su Normattiva