Ove l'emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento, non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti. In caso di morte dell'emigrato, tali prestazioni saranno ugualmente corrisposte agli aventi diritto ovunque essi risiedano.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
