Il Governo brasiliano esenta i beni citati nell'articolo precedente dal regime di licenza preventiva, dalle imposte di importazione e consumo, dalla tassa di svincolo doganale, nonche' da altri tributi che incidano sull'entrata di merci nel Paese. Paragrafo unico. - I beni di cui al presente articolo non potranno essere venduti prima, che siano decorsi due anni dalla loro entrata in Brasile. Nell'eventualita' che l'emigrato debba lasciare il Brasile prima della, decorrenza di tale periodo, sara' autorizzato a portare con se' i suoi beni.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art9 · fonte su Normattiva