Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 14 — Esclusione dell'applicazione della pena capitale
Se il reato che ha motivato la richiesta di estradizione e' punibile con la pena capitale solo secondo la legislazione dello Stato richiedente, tale pena non sara' applicata e, se essa e' gia' stata pronunziata, non sara' eseguita.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
