Art. 15 — Informazione sul risultato del procedimento penale
La Parte richiedente dovra' informare la Parte richiesta del risultato del procedimento penale celebrato nei confronti della persona estradata. Se sara' stata emessa una sentenza definitiva contro la persona estradata, dovra' esserne inviata copia all'altra Parte Contraente. Questo obbligo riguarda anche i casi indicati all'articolo 13.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
