La Parte richiedente dovra' informare la Parte richiesta del risultato del procedimento penale celebrato nei confronti della persona estradata. Se sara' stata emessa una sentenza definitiva contro la persona estradata, dovra' esserne inviata copia all'altra Parte Contraente. Questo obbligo riguarda anche i casi indicati all'articolo 13.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art15 · fonte su Normattiva