Art. 36 — Presa a carico del procedimento penale
Nel caso in cui un cittadino di uno degli Stati Contraenti abbia commesso sul territorio dell'altro Stato Contraente un reato punibile giudizialmente in entrambi gli Stati Contraenti, lo Stato in cui il reato e' stato commesso potra', attraverso le vie previste all'articolo 24, richiedere all'altro Stato Contraente di farsi carico del relativo procedimento penale.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
