Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 38 — Richiesta di assunzione del procedimento
La richiesta di assunzione del procedimento penale dovra' contenere una esposizione sommaria dei fatti a cui occorre allegare:
- a)l'incartamento originale o la copia o la fotocopia autenticate di esso nonche' gli oggetti che possono servire come prove;
- b)a titolo di informazione le norme della legislazione in vigore nello Stato richiedente applicabili al reato commesso;
- c)inoltre, nel caso di reati contro la sicurezza della circolazione stradale, le norme della circolazione stradale necessarie alla valutazione del reato.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
