Le autorita' di stato civile di ciascuna Parte Contraente invieranno all'autorita' dell'altra Parte Contraente gli atti di stato civile concernenti i propri cittadini o i cittadini di altri Paesi, redatti senza pagamento di diritti e tasse, richiesti per uso ufficiale. Il motivo dell'uso deve essere debitamente indicato nella domanda.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
