Le autorita' di stato civile di ciascuna Parte Contraente invieranno all'autorita' dell'altra Parte Contraente gli atti di stato civile concernenti i propri cittadini o i cittadini di altri Paesi, redatti senza pagamento di diritti e tasse, richiesti per uso ufficiale. Il motivo dell'uso deve essere debitamente indicato nella domanda.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art20 · fonte su Normattiva