- 1)La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di essere in vigore un anno dopo il giorno in cui una delle Parti Contraenti l'avra' denunciata.
- 2)Contestualmente all'entrata in vigore della presente Convenzione cessera' di essere in vigore la Convenzione conclusa a Torino il 27 febbraio 1869 in materia di estrazione reciproca di colpevoli di reati comuni, cosi' come la Convenzione conclusa a Vienna il 6 dicembre 1882 relativa all'estradizione per via di transito di colpevoli di reati comuni estradati da altri Stati.
[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno apposto le proprie firme e i propri sigilli alla presente Convenzione.
[3]FATTO a Budapest il 26 maggio 1977 in due esemplari, entrambi in lingua francese.
[4]In nome della Repubblica italiana FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
[5]In nome della Repubblica Ungherese KOROM MIHALY
[6]Visto, il Ministro degli affari esteri KOROM MIHALY
Testo vigente dal 3 settembre 1980
