[1]L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio.................... 5 Danimarca.................. 3 Germania................... 10 Francia................... 10 Irlanda................... 3 Italia.................... 10 Lussemburgo................. 2 Paesi Bassi................. 5 Norvegia................... 3 Regno Unito................. 10.

[2]Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - quarantatre' voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - quarantatre' voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art14 · fonte su Normattiva