Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio greco al 1 gennaio 1981 e che superino in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
