Art. 4 (Approvazione)
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La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'accordo medesimo. Le funzioni previste dall'articolo 26, paragrafo 1, sottoparagrafo (i), e paragrafo 4 dell'accordo di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere conferite a dirigenti dello Stato ai quali possono essere affidati altresi' compiti e funzioni di prevalente interesse italiano e che saranno collocati fuori ruolo presso la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il periodo occorrente all'espletamento dei predetti compiti e funzioni.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1991 al 30 agosto 1994
