[1]della cooperazione

[2]Le Parti convengono di applicare i principi specificati in appresso alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo:

[3]1. Vantaggio reciproco basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle Parti. 2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO. 3. Offerta reciproca di opportunita' di avviare attivita' di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e israeliani per scopi civili. 4. Scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attivita' di cooperazione. 5. Adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;53~accordo-art3 · fonte su Normattiva