Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986
Art. 25 (Convenzione) — Disposizioni esecutive
Ciascuno dei due Stati prendera' i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al piu' tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
