' 1. Ai fini della presente Convenzione per autorita' giudiziaria si intende ogni autorita' delle Parti che sia competente secondo la legge nazionale nei procedimenti previsti dalla Convenzione stessa. 2. Ai fini della presente Convenzione autorita' centrale per la Repubblica Italiana e il Ministero di Grazia e di Giustizia; per la Repubblica Argentina il Ministero degli Affari Esteri e del Culto.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
