DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" 1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti davanti alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte non potra' essere imposta in ragione della loro qualita' di stranieri, o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura. 2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" e' condannata con una sentenza passata in giudicato emessa dall'autorita' giudiziaria di una delle Parti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte. L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformita' dell'articolo 23 della presente Convenzione. L'autorita' giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limitera' ad accertare se la sentenza sulle spese e' diventata esecutiva.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
