della "cautio judicatum solvi" Ai cittadini di una delle Parti che compaiono davanti alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte e aventi la residenza o la dimora nel territorio di una delle due Parti non potra' essere imposta alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura in ragione sia della loro qualita' di stranieri, sia del difetto di residenza o di soggiorno nel territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art18 · fonte su Normattiva