• 1)Ciascuna Parte puo', all'atto della firma, della notifica o dell'approvazione del presente accordo nonche' dell'adesione ad esso, dichiarare di non considerarsi vincolata dalle disposizioni dell'articolo 4. Le altre Parti non sono vincolate da dette disposizioni nei confronti della Parte che ha formulato una tale riserva.
  • 2)Ogni Parte che ha formulato una riserva conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo puo' in ogni momento ritirarla mediante notifica indirizzata all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Testo vigente dal 18 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;538~art10 · fonte su Normattiva