[1]Articolo V
[2]Allo scopo di prevenire pratiche discriminatorie e di assicurare una uguaglianza di trattamento doganale e fiscale tra le due Parti Contraenti, si conviene che:
- a)gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente, in esenzione dal dazio e dagli altri diritti d'entrata;
- b)i carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente nell'esercizio dei servizi convenuti, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dei dazi doganali e degli altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati o usati dagli aeromobili stessi nel corso dei voli al disopra del detto territorio. Essi non possono essere sbarcati senza il consenso dell'autorita' doganale dell'altra Parte Contraente;
- c)i carburanti, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalita' doganali normalmente adottate nel suddetto territorio;
- d)i carburanti e i lubrificanti che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalita' doganali vigenti nel detto territorio;
- e)i materiali che in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi godono delle agevolazioni doganali e fiscali non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e saranno tenuti sotto supervisione e controllo doganale sino al momento in cui siano riesportati o in altro modo utilizzati in conformita' con i regolamenti doganali.
Testo vigente dal 9 maggio 1968
